Art. 196. Principio di solidarietą.

1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, č obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo č avvenuta contro la sua volontą.

Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione[Nota1] .

2. Se la violazione č commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autoritą, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autoritą o incaricata della direzione o della vigilanza č obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

3. Se la violazione č commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o associazione privi di personalitą giuridica o comunque da un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o associazione o l'imprenditore č obbligato, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, chi ha versato la somma stabilita per la violazione ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione stessa[Nota2] .


 [Nota1]La Corte costituzionale, con ordinanza 30 giugno-9 luglio 1998, n. 255. Uff. 15 luglio 1998, n. 28, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilitą della questione di legittimitą costituzionale dell'art. 196, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

 [Nota2]La Corte costituzionale, con ordinanza 3-7 maggio 2002, n. 232. Uff. 12 giugno 2002, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilitą della questione di legittimitą costituzionale dell'art. 196 sollevate dal giudice di pace di Locri, rispettivamente in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione ed in riferimento agli articoli 3, 24, e 111, secondo comma, della Costituzione.